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STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"UNDEWATER  VISITORS"

 

 

Art. 1 - Scopo

 1. L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire l'attività  natatoria, subacquea, nautica, apneistica, incarichi per attività lavorative subacquee (OTS)  compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività stessa, per tutti i cittadini senza discriminazione in merito a sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche, diversamente abili compresi.

2. Per la crescita umana e sociale dei propri soci, l'Associazione può peraltro promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative e di prevenzione sanitaria.

3. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.

4. Può promuovere direttamente e in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative.

5. Ricerca momenti di confronto con forze presenti nella Società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero.

6. L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

7. L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza la pari opportunità di tutti i soci.

8. Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

9. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti.

10. Come i regolamenti, sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e funzione dei famigliari e dei soci.

11. In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi indipendenti.

12. i compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normative vigente.

13. l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature sportive, gestione e conduzione di un centro di ricarica aria/gas respirabile.

14. Nella propria sede, l'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

 

Art.2 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati come successivamente definito dall'art.26.

 

Art.3 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione e partecipare a tutte le attività sociali, sportive, ricreative, tutti coloro che in possesso di una irreprensibile condotta morale, civile, sportiva ne facciano richiesta. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva delle dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione .

2. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli Enti e/o Associazioni

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo ed indirizzarlo al Consiglio Direttivo.

4. L'ammissione di socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

a) Assenza di condanne per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

b) Assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all'art.6 nel campo sportivo,sociale e civile in genere).

5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da  parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio dovrà sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.

6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni  le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria podestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Art.4 -Soci / Diritti dei Soci

1. Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividano le finalità.

2. I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione stessa, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.

3. I soci effettivi sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualità di socio al Comitato Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui comma 2 del successivo art.13.

4. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti coloro che abbiano un'anzianità di almeno sei mesi purchè:

a) Abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea.

b) Non abbiano riportato condanne  per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

c) Non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività a seguito dell'utilizzo di sostanza e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

5. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonchè dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

6. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali, gli impianti sociali e tutte le attività, secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti.

7. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'art.6.

8. I soci hanno il dovere di difendere in ambito sportivo e civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dagli organismi sportivi ai quali l'associazione delibererà di aderire.

 

Art. 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

 a) dimissione volontaria (purchè non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per          investimenti ed interventi straordinari).

 b) mancato rinnovo dell'iscrizione annuale oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento.

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo a buon andamento del sodalizio.

 d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.26 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione, di cui alla precedente lettera c), assunta dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più riammesso.

 

Art.6 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

a) L'Assemblea generale dei soci

b) Il Presidente

c) Il Consiglio Direttivo

 

Art.7 - Assemblea Generale dei soci

1. L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato in sessione ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

2. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta  al Consiglio Direttivo anche dalla metà più uno dei soci aventi diritto. In tal caso la convocazione dell'Assemblea è atto dovuto e dovrà contestualmente essere proposto l'ordine del giorno. I termini di convocazione sono fissati in un massimo di (30) giorni dalla data  di ricevimento della richiesta.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età o da socio regolarmente iscritto ed eletto dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine di designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, e se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con formalità ritenute più idonee a garantire la massima diffusione.

 

Art.8 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente ai soci.

 

Art.9 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà con un preavviso  minimo di (15) giorni mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestualmente agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'O.d.G.

2. L'assemblea ordinaria dovrà essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonchè:

a) approvazione dei regolamenti sociali.

b) nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

c) tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che rientrino nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8, comma 2.

 

Art.10 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con un preavviso  minimo di (8) giorni mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestualmente agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'O.d.G.

2. L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il 50% più uno dei membri del Consiglio Direttivo ne faccia esplicita richiesta, o su richiesta motivata, dal 50% più uno dei soci regolarmente iscritti. In tale ipotesi l'assemblea deve essere indetta entro i termini di cui all'art.8, comma 2.

3. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione e/o modifica dello statuto sociale.

b) atti e contratti relativi a diritti reali di immobili.

c) designazione e sostituzione degli organi sociali eletti qualora per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione.

d) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

e) deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°50

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

 

Art.11 - Validità  Assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza più uno (50% + 1) dei soci.

2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti e delle deleghe in loro possesso.

4. Ai sensi dell'art.21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

 

Art.12 -  Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno uno o più Vice Presidenti, Il Segretario e l'Amministratore.  Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti  sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini.

3. Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi                                                                                                  organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado,per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

4. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni di lavoro, può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonome, anche ricorrendo ai propri associati.

5. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio Direttivo ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

6. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo siano chiamati in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di Consigliere svolta.

7. I Consiglio Direttivo:

a) formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea.

b) attua le deliberazioni dell'Assemblea.

c) decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi.

d) definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'Assemblea.

e) decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci.

f) decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative nella zone e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.

8. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell'ambito della medesima disciplina.

9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore e, qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti.

 

 

Art.13 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri

che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il

subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato, per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dell'assemblea straordinaria che ne ha fatto esplicita richiesta.

4. Il Consigliere, componente del Consiglio Direttivo, che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

 

Art.14 - Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

 

Art.15 -  Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea.

c) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci sa indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo si reputi necessario o venga chiesto sai soci.

d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

e) promuove l'allestimento di tutte le attività attinenti allo scopo dell'Associazione stessa, come descritto dall'art.2 comma 2 del presente Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea  dei  soci.

f) determina l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento.

g) determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento.

 

Art.16 - Il Bilancio ed il Rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

2. il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere comunicato a tutti gli associati il luogo in cui poter trovare copia del bilancio stesso.

 

Art.17 - Il Presidente

1. Il Presidente:

a) E' il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo  dei  suoi delegati.

b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo

c) Cura l'attenzione delle delibere del Consiglio Direttivo

d) Stipula gli atti inerenti l'attività

2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio.

3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 30 gg. dall'elezione di questo ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo

verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile.

 

Art.18 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Art.19 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, si incarica della tenuta dei libri contabili nonchè delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare previo mandato del Presidente.

 

Art.20 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

 

Art.21 -Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate ai medesimi Organi, Enti o federazioni alle quali l'Associazione delibererà di aderire.

 

Art.22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'Associazione.

2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis in causa.

 

Art.23 - Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art.24 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed  i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport presso la sezione provinciale del Coni.

 

Art.25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del  patrimonio residuo avverrà a favore di altra Ass. Sportiva o ai fini di utilità sociale.

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